Cassazione Penale, sentenza n. 51293 del 22 dicembre 2023.
MASSIMA:
“Va anche ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che in caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione”.
CONCETTO TRATTATO:
Movimentazione manuale dei carichi dei banconisti e obbligo di sorveglianza sanitaria.
COMMENTO:
Due soggetti venivano imputati, nelle rispettive qualità di delegato del datore di lavoro e di medico competente nominato, per aver violato alcune norme antinfortunistiche; in particolare era stato contestato che il delegato del datore di lavoro non aveva previsto la sottoposizione dei dipendenti adibiti alle mansioni di banconisti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, c.2, D.Lgs.81/08, e che il medico competente non aveva attuato la stessa sorveglianza; con sentenza del Tribunale venivano entrambi assolti dai predetti reati perchè il fatto non sussisteva.
Nel caso affrontato dalla Corte, all’interno del supermercato dell’impresa i dipendenti banconisti svolgevano attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportavano un rischio di patologie di lavoro di livello medio o basso da sovraccarico biomeccanico, valutato dallo stesso datore di lavoro, ma il delegato del datore di lavoro dell’impresa non aveva previsto la sottoposizione di detti lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’art. 41, comma 2, lett. a),b) e-ter TUSL e il medico competente della predetta impresa non programmava e non effettuava la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori banconisti.
Il Tribunale assolveva entrambi gli imputati ritenendo provata la “non doverosità delle visite mediche”, alla luce della classe di rischio attribuita nel DVR ai banconisti.
Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione sostenendo che l’assoluzione degli imputati si fondava su una non corretta interpretazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 167 e 168, i quali prevedevano obblighi tassativi organizzati con ordine di priorità, tra i quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^ (art. 168, comma 2, lett. d), obbligo assoluto.
La Cassazione con sentenza n. 51293 depositata il 22 dicembre 2023, accoglieva il ricorso.
Secondo la Corte, l’obiettivo delle norme antinfortunistiche è quello di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro, in quanto mirate alla formulazione di un giudizio di idoneità che tenga conto di tutte le caratteristiche psico-fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale.
L’art. 41 del D.lgs. 81 del 2008 dispone che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria, infatti, “secondo il combinato disposto del D.Lgs.n.81 del 2008, art.41 e art.168, comma 2, lett. d) […] deve essere effettuata nel caso […] della ‘movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori’; […] comprende le viste mediche ed i correlati accertamenti secondo le cadenze e la periodicità” di cui all’art.41, c.2, e “può essere ulteriormente modulata ‘sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^’ ”.
In pratica, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nel caso normativamente previsto della “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” (ove non sia possibile ovviare alla stessa con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati); la sorveglianza sanitaria comprende le viste mediche ed i correlati accertamenti secondo le cadenze e la periodicità di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008.
Nel caso di specie, la Corte riteneva che l’interpretazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168 effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata non fosse corretta, in quanto la disposizione di cui all’art. 168, comma 2, lett. d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre “i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^” impone al datore una condotta obbligatoria, collegata al fatto che le attività di “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” possono comportare per i lavoratori “rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico”.
La normativa impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio di patologie.
Se ciò non fosse possibile, è fatto obbligo al datore di lavoro di “adottare le misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato 33^, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria, secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41”.
In questo caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro doveva sottoporre i lavoratori a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la loro salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento delle specifiche mansioni.
Pertanto, la Corte annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in diversa persona fisica.