Cassazione Penale, sentenza n. 35525 del 23 settembre 2024.
MASSIMA:
“Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto”.
CONCETTO TRATTATO:
Niente tenuità del fatto se in assenza di recinzione dei lavori manca uno specifico rimedio.
COMMENTO:
Un Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava un soggetto alla pena di € 1.200,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008, perché, in qualità di amministratore unico di una ditta, ometteva di predisporre la recinzione di sicurezza dai lavori in una zona del cantiere interessata da transito di pedoni.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nell’aver escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (esclusione di responsabilità per particolare tenuità del fatto), sebbene il ricorrente avesse provveduto ad apporre la specifica recinzione in contestazione.
Il Tribunale, a parere della difesa, avrebbe omesso di valutare il profilo della condotta susseguente al reato, astenendosi altresì dal considerare gli ulteriori elementi emergenti, nel caso di specie, a sostegno del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, quali: a) l’incensuratezza dell’imputato; b) la non abitualità della condotta; c) la circostanza che la ditta, pur lavorando da molti anni nel settore edilizio, non era mai incorsa in alcun tipo di sanzione. Inoltre, trattandosi di un cantiere avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale, la mancata apposizione della recinzione, oggetto della contestazione, non avrebbe determinato alcuna situazione potenzialmente pericolosa per i pedoni che vi fossero transitati.
La Corte, con sentenza n. 35525 depositata il 23 settembre 2024, rigettava il ricorso.
L’imprenditore che si è reso protagonista di un reato quale la mancata recinzione di sicurezza dei lavori in corso, (mettendo quindi in pericolo la salute dei passanti sul punto), non può beneficiare della tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp) se cerca di porre il rimedio non con una condotta ad hoc ma solo genericamente. La Cassazione, nel caso di specie, riteneva che il beneficio non poteva essere concesso in quanto il datore era intervenuto solo dopo molto tempo e in modo del tutto generico.
Secondo la Corte, la sentenza del Tribunale, di fronte ad una contravvenzione di pericolo, aveva correttamente fatto emergere l’intensità del pericolo posto in essere dalla contestata violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che comunque non era estinta per il mancato pagamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994.
In particolare, veniva sottolineato che possono essere apprezzati al fine di provare la tenuità della condotta i comportamenti successivi alla commissione del reato diretti alla riparazione, all’eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, a condizione che si riferiscano allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al rispetto, da parte dell’imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale.
Così la Corte: “la natura di reato di pericolo presunto rivestita dalla contravvenzione in esame implica una valutazione complessiva della condotta criminosa, sulla base degli elementi indicati dal primo comma dell’art. 133 cod. pen., correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale, che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore”.
Pertanto, il Tribunale aveva comparato l’elemento negativo – la pericolosità della condotta – e quello positivo – la condotta susseguente al reato – ed in questa comparazione aveva correttamente ritenuto, in assenza di specifica contestazione sul punto, che l’elemento negativo fosse preponderante sull’elemento, sia pur positivo, della condotta post-factum, ed aveva giustamente ritenuto di escludere la particolare tenuità della condotta.
Conseguentemente, la Corte do Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.