Cassazione Penale, sentenza n. 34222 del 11 settembre 2024.
MASSIMA:
“In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure”.
CONCETTO TRATTATO:
La figura del coordinatore per la sicurezza in fase di programmazione ed esecuzione del cantiere (c.d. CSE): doveri e limiti della responsabilità.
COMMENTO:
Una Corte di appello confermava la condanna nei confronti di un soggetto in relazione al reato di omicidio colposo per avere, nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di programmazione ed esecuzione del cantiere (c.d. CSE), cagionato per colpa la morte di un lavoratore deceduto – mentre si trovava all’interno dello scavo realizzato per la posa di un impianto fognario – a seguito del cedimento della parete dello scavo (che non era stato puntellato), che aveva schiacciato il medesimo verso la parete opposta e lo aveva sommerso di terra e pietre fino all’altezza del collo, causandone la morte immediata.
La colpa dell’imputato era stata ravvisata nell’avere redatto il piano di sicurezza e coordinamento (c.d. PSC) in assenza di adeguate prescrizioni in relazione ai rischi specifici delle lavorazioni, senza indicare le misure preventive e protettive, le tavole esplicative, le misure di coordinamento, le procedure complementari o di dettaglio da esplicare nel piano operativo di sicurezza.
L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che nel PSC originario era già stata prevista, per scavi superiori a m. 1,50, la prescrizione di puntellare le pareti, senza specificare a quale lavorazione o a quale necessità dovesse essere asservito lo scavo. Nella successiva versione, le stesse identiche previsioni venivano riferite alla stessa tipologia di scavo ma con riferimento alla posa di tubazioni. La sentenza era quindi illogica nel momento in cui riteneva la sussistenza di nesso causale tra tale mancata specificazione e l’evento, assumendo che vi sarebbe stata sottovalutazione per quel tipo specifico di scavo, visto che il puntellamento era stato espressamente previsto, a nulla rilevando la finalità dello scavo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34222 depositata l’11 settembre 2024, accoglieva il ricorso in quanto il ruolo di “alta vigilanza” del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non implica la necessità di una presenza costante in cantiere.
Secondo la Corte, le argomentazioni della sentenza di merito apparivano illogiche nel momento in cui davano per scontato che il PSC predisposto dal CSE contenesse “generiche” disposizioni che avrebbero contribuito a determinare l’evento. In realtà il rischio di cedimento delle pareti era espressamente previsto nel PSC per qualsiasi tipo di scavo (operato per qualsiasi lavorazione) avente profondità superiore a mt. 1,50, come nel caso di specie.
Nel corso di causa non era stato provato se la responsabilità del ricorrente, nella sua qualità di CSE, fosse correlata ad una condotta di omessa vigilanza: “in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate”.
Nel caso in esame, non era stato puntualmente spiegato dalla Corte d’Appello se, tenuto conto dei tempi e delle modalità di esecuzione dello scavo, il CSE, in relazione alle sue funzioni di alta vigilanza – che non contemplano un controllo quotidiano dei lavori – avesse avuto la possibilità di accorgersi della situazione di pericolo correlata al mancato puntellamento dello scavo, in maniera tale da rendere doveroso un suo intervento finalizzato ad imporre il rispetto del PSC da parte delle imprese interessate.
Inoltre, la Cassazione sottolineava come le funzioni di alta vigilanza del CSE non debbano corrispondere ad un suo costante intervento nel cantiere, finalizzato a rammentare e “richiamare” le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC, per definizione conosciute (o comunque conoscibili) da parte delle stesse.
Pertanto, la Corte annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo giudizio alla Corte di Appello.