Con l’entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con il D.Lgs. 17/2010, è stato abrogato il DPR 459/96 e le circolari correlate al decreto stesso. Per tenere conto del fatto che la Direttiva Macchine 2006/42/CE ha modificato, con l’articolo 24, la Direttiva Ascensori 95/16/CE, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il DPR 5 Ottobre 2010, n° 214, che ha modificato il DPR 30 Aprile 1999, n° 162, decreto di recepimento della Direttiva Ascensori.
L’articolo 24 della DM, infatti, modifica la definizione di “ascensore”, sostituendo il termine “cabina”, con il termine “supporto del carico”. Conseguentemente, la definizione di ascensore è stata resa più generale:
- ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico. - ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Pertanto, come specificato, anche gli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s rientrano nel campo di applicazione. Ad esempio, una piattaforma elevatrice, che ha una velocità non superiore a 0,15 m/s, avente supporto del carico completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitto ciechi (ad eccezione delle aperture di ventilazione) e dotata di porte cieche, rientra nella definizione di ascensore avente velocità non superiore a 0,15 m/s. Per questo tipo di apparecchiature, per la costruzione e commercializzazione, non si applica il Capo I del DPR 162/99, ma si applica il D.Lgs. 17/2010. Ai fini della messa in esercizio, comunicazione al Sindaco, manutenzione e verifiche periodiche (e straordinarie), si applicherà invece il Capo II del DPR 162/99. Analogo discorso vale anche per le piattaforme senza porte.
Riassumendo, il DPR 214/2010 ha introdotto le medesime regole, per la messa in esercizio e il mantenimento in esercizio, per quegli impianti che, pur non essendo ascensori (velocità < o = 0,15 m/s), rispondono comunque alla definizione di “ascensore” (supporto del carico, guide rigide, servizio a piani definiti, inclinazione > 15° rispetto all’orizzontale).
Per queste considerazioni, anche i servoscala e i montascale, se rispondono alla definizione di ascensore (inclinazione > 15° rispetto all’orizzontale, e non abbiano tratti orizzontali), richiedono gli stessi adempimenti previsti per le piattaforme elevatrici, cioè applicazione del Capo II del DPR 162/99. Rientrano nell’obbligo di tali verifiche anche se il dislivello è di pochi gradini (sempreché siano superiori i suddetti 15° di inclinazione).