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Chiarimenti normativi in materia di geolocalizzazione ai fini dell’adozione di dispositivi per i lavoratori isolati

Per definizione, il “lavoratore solitario” non è soggetto a sorveglianza o ad interazione con altri.

Poiché il rischio specifico può derivare da questa condizione, per quanto possibile, è raccomandabile una sistematica riduzione preventiva delle situazioni solitarie con una strategia ad hoc, ovviamente proporzionata al compito e ai rischi individuati.

Le modalità di controllo/interazione possono includere:

  • Accessi periodici diretti; contatti regolari a distanza, per esempio con il telefono, la radio, le videocamere;
  • Segnali di allarme, manuali o automatici attraverso i dispositivi di uomo a terra, sensori di movimento/posizione;
  • Segnali che attestano il completamento di un compito o il ritorno del lavoratore alla base.

Le leggi in materia di sicurezza sul lavoro richiedono che il lavoratore isolato possa generare un’allerta nel modo più rapido possibile, attraverso un sistema d’allarme personale dedicato.

I sistemi di secondo tipo quali i cosiddetti Dispositivi Uomo a terra o Dispositivi Man-Down, sono pertanto una soluzione applicabile e sicuramente la più efficace.

Questa tipologia di apparecchi è idonea a geolocalizzare persone ed oggetti. In particolare, la dotazione ai lavoratori di tali prodotti consente la loro individuazione qualora essi, operando isolati ed in località remote, siano soggetti ad un pericolo durante lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.

L’uso sul lavoro di questi apparecchi aziendali, benché forniti per ragioni di sicurezza, può tuttavia costituire una potenziale modalità di controllo sui prestatori di lavoro.

Viene fatto divieto assoluto dallo Statuto dei Lavoratori in merito all’installazione di impianti audiovisivi e/o di altre apparecchiature, similari quanto agli effetti indesiderati, destinate allo scopo diretto del controllo “a distanza” dell’attività dei lavoratori.

Nello Statuto stesso, tuttavia, si dispone che l’installazione di impianti e di apparecchiature di controllo che siano necessarie per esigenze organizzative e produttive legate alla sicurezza del lavoro, ma dalle quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è consentita soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di tale accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando le modalità per l’uso di tali apparecchiature.

Il datore di lavoro, secondo la normativa, ha pertanto l’onere di accordarsi con le istanze rappresentative dei lavoratori dell’unità produttiva interessata (in rappresentanza, cioè, degli operai, del personale impiegatizio, dei quadri nonché dei dirigenti), in merito all’installazione di tutti gli strumenti idonei al controllo in considerazione delle caratteristiche delle apparecchiature, prima di un loro effettivo montaggio e/o dotazione ed utilizzo in capo al dipendente.

In caso di mancato accordo con le rappresentanze aziendali, l’impedimento per l’azienda potrà comunque essere superato con la richiesta d’intervento dell’Ispettorato del lavoro (ora D.T.L., Direzione Territoriale del Lavoro).

Si consiglia quindi alle Aziende, in previsione dell’acquisto di Dispositivi per la Gestione del Lavoro Isolato, di adottare le seguenti misure:

  • Formalizzare un accordo di utilizzo con il Sindacato o altre Autorità preposte (ex art. 4 Statuto Lavoratori)
  • Formalizzare una policy interna aziendale sulla privacy, da condividere anche con i lavoratori, sull’uso dei sistemi di geolocalizzazione e sul trattamento dei relativi dati; (D.lgs. n. 196 del 2003)
  • Richiedere, qualora la situazione ne presentasse la necessità, un parere preventivo al Garante (ex art. 37, Cod. Privacy) sull’utilizzo del sistema in questione che valorizzi l’aspetto della sicurezza del lavoratore. Posto che tale passaggio non risulta obbligatorio, nei casi in cui il Garante è intervenuto la verifica dell’Autorità si basa principalmente sulle caratteristiche del Dispositivo per cui è richiesto parere. Essendo la richiesta in ogni caso preventiva, una volta acquisito il parere, nel caso in cui si decida di adottare il dispositivo si proceda con notifica definitiva al Garante che né risulterà comunque già informato.

Il datore di lavoro, qualora operi in altro modo, potrebbe incorrere nel rischio di essere sottoposto alle istanze dei lavoratori, anche per tramite delle rispettive rappresentanze sindacali, circostanza che comporterebbe rilevanti conseguenze giuridiche, con l’applicazione di un potere autoritativo e sanzionatorio nei suoi confronti.

E’ importante dare nota dei possibili cambiamenti futuri a seguito delle Disposizioni del Jobs Act, infatti in esso viene definita la “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”.

In forza di ciò, presumibilmente, il Governo attuerà una delega, rendendo il sistema di controllo più flessibile rispetto ai macchinari e le attrezzature aziendali di ultima generazione (ad es. smartphone, tablet, etc).

In ogni caso, non potendo anticipare le future indicazioni, oggi si continua a fare riferimento alla normativa sopra citata che prevede l’espresso divieto del controllo diretto dei propri dipendenti, se non nei casi disciplinati dalla Legge.

Questo articolo è stato redatto in collaborazione con lo studio fbaLAWYERS.

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