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Emissioni in atmosfera: la relazione tecnica

Emissioni in atmosfera: in scadenza al 28/08/2021 la relazione tecnica da presentare in materia di sostanze pericolose.

Il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 ha introdotto il comma 7 – bis all’articolo 271 del Decreto Legislativo 152/2006 Il nuovo comma prevede nuovi adempimenti per gli stabilimenti che utilizzano sostanze SVHC (estremamente preoccupanti) o sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ( PBT e vPvB)  Rientrano quindi in tale categoria le sostanze classificate H340 – H350 – h360. Tali sostanze dovranno devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

I gestori di questi stabilimenti, autorizzati in AUA o ai sensi dell’articolo 269 del Testo Unico Ambientale, dovranno trasmettere via PEC alla Città Metropolitana o Provincia entro il 28/08/2021 una relazione tecnica in formato .pdf redatta finalizzata alla sostituzione delle stesse, nella quale si analizzi:

  • la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione che, in ottemperanza all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere attuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
  • il dettaglio delle sostanze impiegate e della classificazione di ciascuna sostanza;
  • le fasi produttive in cui sono utilizzate,
  • le concentrazioni e i flussi di massa di tali sostanze nelle emissioni (dato desumibile dai campionamenti eseguiti dai laboratori specializzati)
  • la disponibilità di alternative, considerando i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, indicando modalità e tempistiche necessarie ove si avesse riscontro positivo di fattibilità
  • la fattibilità tecnico-economica in funzione dell’impatto ambientale derivante dalla presenza delle sostanze nelle emissioni (siano esse convogliate o diffuse), in quanto contenute nelle materie prime/prodotti avviati alla fase che origina tali emissioni.

Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni di carattere generale ai sensi  dell’art. 272 comma 2 del Testo Unico Ambientale utilizzino sostanze SVHC o classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, i gestori saranno tenuti a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro il 21/08/2023.

I gestori che rientrano in queste categorie dovranno inoltre presentare alle autorità competenti ogni cinque anni una relazione tecnica con le indicazioni sopra riportate.

EcoSafe con il supporto dello staff tecnico è in grado di poter affiancare le organizzazioni interessate per il supporto tecnico consulenziale necessario per adempiere al disposto normativo.

Per informazioni e valutazioni economiche scrivere a commerciale@ecosafe.it oppure contattare il numero 011/95.41.201.