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MUD 2019: novità e accorgimenti

di Stefano Torti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni.

Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

  1. Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni. 
  2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
  4. Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

Si ricorda che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM può essere presentato solo dai soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

Leggi il decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/22/19A01109/sg

Con soddisfazione comunichiamo il rinnovo dell’accreditamento della Regione Piemonte per la formazione!