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Miscele pericolose per la salute. In vigore il Regolamento (UE) 2017/542

di redazione

Con il nuovo anno entra in vigore il Regolamento (UE) 2017/542 che uniforma le informazioni di emergenza sanitaria relative alle miscele pericolose. Dal 1 gennaio infatti, la notifica dei prodotti destinati al dettaglio dovrà essere effettuata prima dell’immissione del prodotto sul mercato e non più, come prima, entro 30 giorni da esso.

Ad oggi esistono notevoli differenze fra i sistemi di notifica dei dati e delle prescrizioni specifiche per Paese per quanto riguarda le informazioni richieste negli Stati membri. Ne consegue che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato in Stati membri diversi, devono fornire informazioni spesso simili ripetute più volte e in formati differenti e tale disomogeneità causa incoerenze nelle informazioni a disposizione del personale medico e del pubblico, in generale nei casi di avvelenamento in Stati membri diversi.

La Commissione Europea ha quindi stabilito l’armonizzazione delle informazioni da fornire agli organismi designati, oltre a un miglioramento della risposta sanitaria.

Un nuovo formato per la trasmissione delle informazioni consentirà a importatori e utilizzatori di usufruire della stessa presentazione in tutti gli Stati membri.

Ma quali informazioni devono essere presentate?

Si tratta di informazioni riguardanti l’identificazione delle miscele e del notificante, l’individuazione del pericolo e i componenti delle miscele.

Poiché le formulazioni delle miscele possono essere oggetto di frequenti lievi modifiche con un’incidenza minima o nulle sulla risposta di emergenza sanitaria da fornire, sarebbe sproporzionato richiedere informazioni sulle percentuali esatte dei componenti, pertanto sono stati previsti degli intervalli di concentrazione. L’ampiezza di tali intervalli è determinata in base agli effetti sulla salute o agli effetti fisici dei componenti delle miscele e alla pertinenza delle informazioni per la risposta di emergenza sanitaria.

Obblighi in materia di trasmissione

La trasmissione all’Organismo competente deve includere diverse informazioni e avere un formato specifico.

Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti devono fornire le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose agli Organismi designati nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela sarà immessa sul mercato.

Se in seguito al ricevimento di una trasmissione, tale Organismo presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti, il notificante deve fornirle al più presto.

Se tutte le miscele che si vogliono immettere contengono gli stessi componenti, hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici e appartengono alla stessa categoria di prodotto, può essere fornita una trasmissione singola detta “trasmissione di gruppo”.

Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, detto UFI, che consta in un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di un prodotto a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L’assegnazione dell’UFI è gratuita e va apposta sull’etichetta di una miscela pericolosa preceduta dall’acronimo “UFI” in lettere maiuscole, in modo che sia chiaramente visibile, leggibile e indelebile.

Nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate, l’UFI può in alternativa essere indicato nella scheda di dati di sicurezza, a condizione che le informazioni supplementari sui componenti siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza.

Quando le miscele invece sono utilizzate nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima andrà indicata come una “miscela in miscela” e denominata “MIM”.

In questo caso devono essere fornite le informazioni sui componenti noti della miscela e la MIM deve essere identificata per mezzo dell’UFI se disponibile. In mancanza di un UFI deve essere fornita la scheda di dati di sicurezza della MIM, come anche il nome, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del fornitore della MIM.

Gli identificatori generici come profumi, fragranze o coloranti possono essere utilizzati per i componenti solo se i componenti non sono classificati in relazione ad alcun pericolo per la salute e se la loro concentrazione non supera in totale il 5% della somma dei profumi e delle fragranze e il 25% della somma di coloranti.


L’articolo è estratto dall’aggiornamento normativo curato da EcoSafe inerente il Regolamento (UE) 2017/542. Il testo completo è una prerogativa dei possessori del servizio SCAN di EcoSafe. Scopri di più