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Lavoratori in distacco: gli obblighi del Datore di lavoro

di redazione

Quando si parla di lavoro subordinato, in linea generale, ogni dipendente dovrebbe prestare la propria prestazione di lavoro a favore solo ed unicamente del suo datore di lavoro. Per molti anni è stato addirittura un reato la cosiddetta interposizione di manodopera e, cioè, il fenomeno per cui un dipendente, formalmente assunto da un datore di lavoro, svolgeva nella realtà la prestazione lavorativa a favore di un altro soggetto.

Esiste tuttavia una particolare figura nell’ordinamento italiano in cui questo fenomeno può essere posto in essere ed è legittimo, se ne ricorrono i requisiti di legge. Si tratta del “distacco del lavoratore”.

Il “distacco di lavoro” si verifica quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente a disposizione di un altro imprenditore o altra azienda, uno o più lavoratori che sono alle sue dipendenze.

Il datore di lavoro che si avvale di questo strumento prende il nome di “distaccante”, mentre il soggetto che usufruisce dell’attività lavorativa prende il nome di “distaccatario”. I lavoratori oggetto del trasferimento temporaneo, invece, vengono chiamati “lavoratori distaccati”.

Nonostante sia una formula molto utilizzata, quando si parla di “distacco di lavoro” sorgono spesso domande e dubbi interpretativi dei doveri ed adempimenti in materia di sicurezza.

L’articolo 30 del D.Llgs. n. 276/2003 illustra l’ipotesi del distacco “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Quello che cambiano però sono gli obblighi del Datore di lavoro, sia di chi rilascia il lavoratore, sia di chi lo riceve.

Lavoratori in distacco

Proviamo a fare un po’ di chiarezza:

Il distaccante resta pur sempre il titolare del rapporto di lavoro, nonostante il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario.

La legge stabilisce regole specifiche da seguire quando il distacco allontana il lavoratore dalla propria sede originale e quando cambiano le mansioni alle quali sono assegnati i lavoratori interessati.

Al riguardo va premesso che l’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.

Non importa se la sua mansione non cambia.

Al datore di lavoro che ha disposto il distacco (distaccante) va quindi l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

Egli ha l’obbligo di fornire ai lavoratori “distaccati” dettagliate informazioni sui rischi specifici e di collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e/o diversa prestazione.

Il datore di lavoro distaccante è tenuto inoltre ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (D.P.R. cit., art. 53, comma 1.), nonché a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni (D.P.R. cit., art. 54, comma 1).

Al beneficiario della prestazione (il distaccatario) spetta invece il compito di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.

La responsabilità del distaccatario è quindi quella di garantire in generale la sicurezza dell’ambiente lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul luogo compresi i lavoratori “distaccati” da una impresa ad un’altra, sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben determinato, e di fornire al lavoratore tutti i presidi di sicurezza o altre attrezzature adeguate.

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e quindi l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che il “premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario” (Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che richiama sul punto la circolare n. 58/1994 dell’allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Conseguentemente, il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere trasmessa anche l’inerente certificazione medica. Nel caso in cui tale lavoratore trasmetta la denuncia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al distaccatario, quest’ultimo dovrà notificare al distaccante l’evento occorso al lavoratore.

Qualora il lavoratore distaccato denunci l’infortunio o la malattia professionale al distaccatario anziché al distaccante, ma entro i termini di legge, non verrà meno il diritto del dipendente all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. (D.P.R. n.1124/65, art. 52.)

In sede di verifica del termine di legge per l’invio della denuncia di infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro, si terrà conto della data in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso fosse stato eventualmente ricevuto per errore dal distaccatario.


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