Reati Ambientali: le Linee Guida che spiegano il danno ambientale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118/01 dell’Unione Europea, del 7 aprile 2021, sono state pubblicate le Linee Guida per un’interpretazione comune del termine “danno ambientale” ai sensi della Direttiva 2004/35/Ce, recepita dagli articoli 298bis e 318 del Testo Unica Ambientale.
I Contenuti delle Linee Guida
Sostanzialmente in queste Linee Guida viene specificato che:
- quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, è obbligatorio per gli operatori adottare tutte le misure di prevenzione necessarie (art. 5 della Direttiva, c.d. “azione di prevenzione”),
- quando un danno ambientale si è già verificato occorre adottare tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi (come citato dall’art. 6 della Direttiva, c.d. “azione di riparazione”).
L’allegato III alla parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 distingue le misure di riparazione delle matrici ambientali, elencando le misure di riparazione da adottare per la riparazione del danno ambientale all’acqua o alle specie e habitat naturali protetti e le misure di riparazione da adottare per la riparazione del danno al terreno.
Il danno ambientale si verifica quando ci sono persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto.
Questo concetto è contenuto nell’art. 309 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui “Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto, possono presentare al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto”, con riconoscimento di tale titolarità anche a favore delle Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente.
Quali sono i danni ambientali che vengono solitamente segnalati?
Tutti i casi di inquinamento delle acque e/o del terreno (che si originano da percolazioni di sostanze liquide da rifiuti o da scarichi idrici industriali non autorizzati, contenenti sostanze pericolose) piuttosto che di abbandono di rifiuti.
Alle segnalazioni seguono, da parte degli Enti, tutte le attività di approfondimento della situazione oggetto di segnalazione con acquisizione delle informazioni da parte delle Amministrazioni territoriali interessate, come anche da parte delle autorità di controllo ambientale del caso (ARPA/ISPRA nell’ambito del SNPA, Carabinieri forestali, etc.).
Esiste un’apposita modulistica per le segnalazioni da trasmettere ai sensi dell’art. 309, D.Lgs. n. 152/2006, che è stata diramata a tutte le Prefetture ed è divisa in sei paragrafi:
- informazioni circa il soggetto istante e l’interesse alla presentazione dell’istanza;
- evento dannoso ed eventuale responsabile;
- danno o minaccia di danno ambientale (con richiamo delle definizioni sopra rammentate);
- localizzazione dell’evento dannoso;
- risorse naturali coinvolte e localizzazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale;
- allegati (eventuali).
Definizione di danno ambientale e come intervenire
Il danno ambientale per il terreno si può definire come “qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo” ovvero quando si superano i livelli di contaminazione residua accettabile “CSR”, ad esempio, durante operazioni minerarie o estrattive, operazioni di lavorazione o produzione, produzione zootecnica, uso dei pesticidi, trasporto di rifiuti e sostanze chimiche e trattamento dei rifiuti.
La contaminazione può derivare da sostanze presenti in situ (es. nell’ambito di un’operazione mineraria o estrattiva, quando i metalli pesanti escavati vengono lasciati sul posto senza alcuna misura di sicurezza) o in seguito a un inconveniente o un incidente isolato, collegato ad esempio al trasporto sul sito di sostanze pericolose attraverso tubature o al trasporto su strada di merci pericolose o inquinanti oppure in seguito ad una tubazione rotta da cui continuano a fuoriuscire sostanze pericolose.
Pertanto, ogni operatore che riscontri un potenziale danno ambientale deve attivare entro 24 ore (e a proprie spese, secondo il principio “chi inquina paga” anche qualora l’operatore non sia chi materialmente ha causato il danno) le prime misure di contenimento ai sensi dell’art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e la contestuale comunicazione agli Enti, da effettuare ai sensi dell’art. 304, comma 1.