Cassazione Penale, sentenza n. 37214 del 10 ottobre 2024.
MASSIMA:
“In caso d’infortunio occorso nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile, non risponde del delitto di lesione personale colposa il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori che abbia omesso di indicare nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) una regola cautelare già direttamente rivolta da altri soggetti al datore di lavoro della ditta esecutrice”.
CONCETTO TRATTATO:
Annullata dalla Cassazione la condanna nei confronti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per un infortunio occorso al proprietario di un appartamento a causa del crollo del muro perimetrale di un edificio in cui la persona offesa dimorava.
COMMENTO:
Una Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale era stata pronunciata la condanna di una coordinatrice in fase di progettazione e di esecuzione e del direttore dei lavori di costruzione di un immobile per il reato di lesioni personali colpose.
Nel corso dei lavori di costruzione e di innalzamento di una nuova palazzina da edificare in aderenza al preesistente edificio, a seguito del getto di calcestruzzo non contenuto con protezioni adeguate, si era verificato il crollo parziale del muro di tamponamento della dimora dell’infortunato, a causa della pressione esercitata dalla colata di calcestruzzo impiegato per l’elevazione del muro perimetrale in aderenza alla parete del fabbricato a confine, causandone il cedimento e la rovina in corrispondenza della stanza occupata dalla vittima che ne era stata travolta.
Agli imputati veniva quindi addebitato il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, perché, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti, avevano cagionato plurime lesioni da cui era derivata una malattia di durata superiore a 40 giorni nonché l’indebolimento permanente di organo, provocati dal crollo del muro perimetrale dell’edificio in cui la persona offesa dimorava, in un appartamento adiacente al fabbricato in costruzione.
La coordinatrice per la sicurezza ricorreva in Cassazione, sostenendo che il compito del CSE è quello di prevenire e neutralizzare, attraverso la redazione del Piani di sicurezza e coordinamento (PSC), i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese. Il coordinatore avrebbe funzioni di alta vigilanza che si esplicherebbero prevalentemente mediante procedure e non mediante poteri o doveri di intervento immediato: deve apprestare le misure necessarie per prevenire il cosiddetto rischio generico relativo alle fonti di pericolo riconducibile all’ambiente di lavoro, nel modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative e alla convergenza in essa di più imprese attraverso la predisposizione del PSC. Pertanto,la ricorrente non avrebbe avuto l’obbligo di eseguire le prescrizioni relative alle lavorazioni specialistiche di dettaglio in cui è riconducibile la gettata del calcestruzzo; si trattava infatti di competenza tecnica del progettista dei cementi armati che aveva predisposto, in completa autonomia, le relative procedure, sintetizzandole nelle prescrizioni contenute nella tavola allegata alla denuncia dei cementi armati, in cui l’imputata non si sarebbe mai potuta ingerire.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37214 depositata il 10 ottobre 2024, accoglieva il ricorso ed annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della CSE per non aver commesso il fatto.
Secondo la Corte, infatti, l’imputata non poteva essere ritenuta responsabile dato che il rischio connesso alla lavorazione era stato già regolamentato dal progettista strutturista e l’inosservanza delle relative prescrizioni cautelari era imputabile alla ditta esecutrice e non al coordinatore, il cui ruolo è limitato alla gestione del rischio da interferenze e non al controllo puntuale delle modalità esecutive delle lavorazioni specifiche.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve svolgere in cantiere una attività di vigilanza e coordinamento cosiddetta “alta”, per fasi “topiche” delle lavorazioni, e non una attività di tipo “diuturno”, ovvero non una costante presenza a svolgere una vigilanza puntuale e operativa: “La giurisprudenza di questa Corte è venuta precisando il ruolo del coordinatore nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici, nel senso che il medesimo ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”.
I compiti del CSE, secondo la Corte, consistono:
- nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori;
- nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
- nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
Il potere-dovere di intervento diretto da parte del coordinatore è previsto solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008); la Corte infatti sosteneva che “Coerentemente la giurisprudenza più recente ribadisce che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è tenuto ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”.
Per tutti questi motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della ricorrente per non aver commesso il fatto.