Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza n. 28429 del 5 novembre 2024.
MASSIMA:
“L’infortunio subìto dal lavoratore durante lo spostamento verso il cantiere, intrapreso nell’ambito dell’orario lavorativo e funzionale allo svolgimento delle proprie mansioni, è un infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, a meno che non risulti provata una condotta abnorme del lavoratore che elida il nesso eziologico con l’attività lavorativa.”.
CONCETTO TRATTATO:
Viene considerato “in itinere” l’infortunio del dipendente che si sposta nei vari cantieri aziendali.
COMMENTO:
Un lavoratore ricorreva giudizialmente nei confronti dell’INAIL, al fine di veder riconosciuto come infortunio in itinere il sinistro occorsogli mentre si stava recando dalla sede aziendale ad un cantiere per conto della società. La Corte d’Appello tuttavia rigettava la predetta domanda, ritenendo non indennizzabile l’evento.
Il lavoratore ricorreva quindi in cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare l’evento infortunistico occorso allo stesso come un infortunio sul lavoro, tutelabile ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, essendo avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa (cd. tempo di viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro, escludendone l’indennizzabilità.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28429 depositata il 5 novembre 2024, accoglieva il ricorso.
Infatti la Corte rilevava che il tempo utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. Secondo la Corte “sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, un infortunio avvenuto in tale tragitto non può che essere considerato in itinere.
Nel caso di specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro. Lo spostamento verso il cantiere era uno spostamento all’interno dell’orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite del lavoratore stesso.
Pertanto, ciò che andava accertato era se, in tale contesto (e non invece nel contesto di un infortunio in itinere) fosse stata posta in essere o meno, da parte del lavoratore, una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività lavorativa sopra indicata.
Conseguentemente, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello in diversa composizione.