Cassazione Civile, ordinanza n. 25313 del 20 settembre 2024.
MASSIMA:
“Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza. Il prestatore ha, quindi, una sua precisa colpa nell’incidente solo quando decida di effettuare un’azione abnorme da cui emerga il cosiddetto rischio elettivo”.
CONCETTO TRATTATO:
La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in presenza di rischio elettivo, ossia se la condotta del dipendente presenti caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto alle direttive impartitegli.
COMMENTO:
Il caso in esame riguardava l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore che, nello svolgere il compito demandatogli dalla società, cioè l’effettuazione di operazioni di impermeabilizzazione e reimpermeabilizzazione di un tetto, aveva utilizzato una scala non adeguata e che non era stata fornita dalla società datrice di lavoro.
La Cassazione, con ordinanza n. 25313 depositata il 20 settembre 2024, confermava infatti la responsabilità del datore di lavoro, precisando che il rischio elettivo, tale da escludere il nesso di causalità, si ha quando il lavoratore «abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute».
La Corte di Cassazione sottolineava come la responsabilità del datore, in caso di infortunio sul lavoro, sarebbe esclusa solo se in presenza di rischio elettivo, vale a dire se la condotta del lavoratore è “abnorme, inopinabile ed esorbitante” rispetto alle direttive ricevute.
Nel richiamare precedenti pronunciamenti, i giudici ricordavano che “il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza e negligenza”. A ciò si aggiunge che “l’omissione di cautela da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro”.
Nel caso di specie, era emerso che la vittima, nello svolgere il compito demandatogli dalla società, ossia la effettuazione di operazioni di impermeabilizzazione o reimpermeabilizzazione del tetto, o di una tettoia aggettante, aveva utilizzato una scala non adeguata e che non era stata fornita dalla società stessa. Questo però non concretizzava il concorso di colpa del lavoratore o rischio elettivo, tale da escludere il nesso di causalità, posto che il rischio elettivo si ha soltanto quando il lavoratore “abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso”.
Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza , l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l’attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.
In questo caso, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire alla vittima le attrezzature necessarie e se del caso del personale per coadiuvarlo, posto che comunque allo stesso non competeva l’organizzazione suo lavoro. L’accertamento dell’imprudenza del lavoratore non era valso a rendere configurabile un concorso di colpa, in quanto al lavoratore era stato affidato un incarico non rientrante nelle sue mansioni e senza che gli fosse fornita tutta l’attrezzatura necessaria e che vi fosse stata adeguata sorveglianza sulla scelta dei mezzi da utilizzare da parte del datore di lavoro.
Pertanto, il ricorso della società datrice di lavoro veniva rigettato.