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Quando viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro, in tema di infortuni sul lavoro?

Cassazione Penale, sentenza n. 4310 del 1 febbraio 2024.

MASSIMA:

In tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all’evento”.

CONCETTO TRATTATO:

Caduta dal tetto del lavoratore: se non vi è stato nessun comportamento abnorme la responsabilità è sempre del datore di lavoro.

COMMENTO:

Con sentenza di una Corte di appello veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un soggetto in ordine al reato di lesioni colpose perché estinto per intervenuta prescrizione, ma l’imputato veniva condannato comunque al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita.

La vicenda aveva ad oggetto l’incidente occorso ad un lavoratore dipendente, con mansioni di muratore, di una società di cui l’imputato era il legale rappresentante, e che era impegnato nella sostituzione della copertura in eternit di un capannone dal tetto del quale cadeva a terra.

L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che il comportamento della persona offesa si era configurato come altamente imprudente, in quanto messa precedentemente a conoscenza del pericolo, considerando inoltre che l’incidente si era verificato non perché il lavoratore fosse caduto dal ponteggio ma perché era uscito dal ponteggio per salire sul tetto. Avrebbe errato, quindi il Giudice di appello che aveva osservato un’inosservanza delle misure di sicurezza riguardanti il ponteggio, essendo l’incidente avvenuto fuori di questo, per scelta consapevole, gravemente imprudente: ne derivava, pertanto, l’esclusione del nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo.

La Corte, con sentenza n. 4310 depositata il 1° febbraio 2024, rigettava il ricorso.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva fatto bene ad affermare che le lesioni riportate dal dipendente, a seguito della caduta, fossero ascrivibili al datore di lavoro, il quale aveva l’obbligo di impartire le direttive ai lavoratori ed era tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e a controllarne il rispetto, onde garantire l’incolumità dei dipendenti stessi.

Infatti, la persona offesa stava svolgendo il compito assegnatogli, senza l’idonea attrezzatura volta a prevenire il rischio di cadute dall’alto e senza gli indumenti protettivi, non risultando altresì che fosse stata adeguatamente formata sui rischi specifici e sulle fasi lavorative per il passaggio dal ponteggio alla copertura.

Inoltre, era stato dimostrato che il piano di sicurezza non era completo e adeguato, perché non riportava tutte le fasi di lavoro, non essendo stata, in particolare, valutata la non calpestabilità della copertura, né erano state indicate le relative misure di sicurezza affinché non fosse calpestata la copertura in eternit. L’imprudenza del lavoratore di salire o, comunque, di poggiarsi sulla copertura in eternit nello svolgimento dei compiti impartiti, non escludeva la responsabilità del datore di lavoro, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi di adeguata informazione e di prevenzione del rischio, su di lui incombenti.

La Corte ribadiva dunque il consolidato principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, “la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all’evento”

Nel caso di specie veniva escluso il comportamento abnorme del lavoratore, in quanto veniva considerato come conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi di adeguata informazione e di prevenzione del rischio, incombenti sul datore di lavoro.

Pertanto, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile.