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Responsabilità del datore di lavoro “di fatto” nei confronti del datore di lavoro formale

Cassazione Penale, sentenza n. 32123 del 7 agosto 2024.

MASSIMA:

In tema di infortuni sul lavoro, la presenza di un gestore di fatto dell’azienda non esclude la responsabilità del datore di lavoro formale..

CONCETTO TRATTATO:

Esiste una corresponsabilità tra il datore di lavoro e tra colui che ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici.

COMMENTO:

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32123 depositata il 7 agosto 2024, era intervenuta in una fattispecie riguardante la differenza tra datore di lavoro formale e datore di lavoro di fatto.

L’articolo 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, definisce come “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività., ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Le successive lettere d) ed e) definiscono il “dirigente” (persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa) e il “preposto” (persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa).

In particolare, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, da cui discende l’obbligo di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, cui deve ottemperare sia vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza, sia esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela.

Egli ha quindi l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

Inoltre, l’articolo 299 del D.Lgs 81/2008 ha codificato il principio della c.d. “clausola di equivalenza”, prevedendo che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Tale estensione si fonda sul “principio di effettività”, in forza del quale assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell’organigramma dell’azienda.

Pertanto, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale, indipendentemente dalla sussistenza di una “delega di funzioni” conferita ai sensi dell’articolo 16 del decreto stesso.

La posizione di garanzia, quindi, può essere generata sia da una “investitura formale” che dall'”esercizio di fatto” delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, secondo un criterio di ordine sostanziale e funzionalistico.

La presenza di un gestore di fatto dell’azienda non esclude quindi la responsabilità del datore di lavoro formale.

Così la Corte: “in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore della società, a cui formalmente fanno capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici”.

Nel caso di specie, non era emerso che l’imputata avesse in concreto svolto attività corrispondente all’esercizio di poteri tipici del datore di lavoro, tali da consentire il trasferimento in capo alla stessa della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro “formale”.

Pertanto, il ricorso proposto dal datore di lavoro “di fatto” veniva accolto dalla Cassazione in quanto il fatto non sussisteva.

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