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Violare le prescrizioni dell’AIA comporta la commissione di un reato oppure di una sanzione amministrativa?

Cassazione Penale, sentenza n. 7874 del 4 marzo 2022.

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MASSIMA:

“La violazione delle prescrizioni sull’autorizzazione integrata ambientale (Aia), quando riferita alla “gestione dei rifiuti”, ha rilevanza penale”.

CONCETTO TRATTATO:

La violazione delle prescrizioni dell’AIA costituisce sempre reato quando riguarda la “gestione dei rifiuti”; è prevista una pena maggiore se le violazioni riguardano la gestione dei rifiuti pericolosi non autorizzati.

COMMENTO:

La Cassazione respingeva il ricorso di un uomo condannato a 5mila euro di ammenda per il reato di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 per avere, in qualità di rappresentante legale di una srl esercente l’attività di gestione di rifiuti anche pericolosi, violato le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla provincia, ed in particolare per non avere apposto l’apposita cartellonistica, con indicazione dei codici Cer, nonché per l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi.

Quando si parla di “gestione dei rifiuti”, dal punto di vista giuridico, occorre fare riferimento all’articolo 183 comma 1 lett. n) TUA, secondo il quale per  “gestione” dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.”

Con la sentenza n. 7874, depositata il 4 marzo 2022, la Cassazione stabiliva che l’apposizione della cartellonistica, secondo le indicazioni contenute nell’AIA, e, in particolare, dei cartelli con l’indicazione dei codici CER dei rifiuti stoccati, atteneva alla “gestione” dei rifiuti, per cui riteneva integrato il reato penale e non l’illecito amministrativo dell’imputato.

Così la Corte: “in materia di reati ambientali, a seguito delle modifiche apportate all’art. 29-quattuordecies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi, essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione”.

In pratica, nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell’autorizzazione integrata ambientale, viene distinta una violazione “in generale” di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, per cui si applica la sola sanzione amministrativa, da una violazione “qualificata”, tra cui quelle concernenti la «gestione dei rifiuti», penalmente rilevanti.

Nel caso di specie, la Corte stabiliva che “non sembra dubitabile che l’apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla «gestione dei rifiuti»”

In sintesi, veniva stabilito che lo stoccaggio, e quindi l’apposizione della cartellonistica con l’indicazione dei codici CER dei rifiuti stoccati, rientrava nel novero delle attività di gestione dei rifiuti, sicché la violazione delle prescrizioni AIA rilevava ai fini penali.

In conclusione, la Cassazione respingeva il ricorso dell’imputato (titolare di un impianto esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) confermando la sua condanna per la violazione delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente alla mancanza dell’apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER, nonché all’errato stoccaggio  di rifiuti speciali pericolosi.