Cassazione Penale, sentenza n. 6790 del 15 febbraio 2024.
MASSIMA:
“In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.”.
CONCETTO TRATTATO:
Nel caso di infortunio di un lavoratore, il datore di lavoro è direttamente responsabile se l’apprendista designato preposto alla sicurezza sul lavoro viene dichiarato inidoneo alla funzione.
COMMENTO:
Una Corte d’Appello confermava la sentenza con cui,il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità di un datore di lavoro in relazione al delitto di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un dipendente, considerando che il datore aveva nominato un apprendista inidoneo come preposto alla sicurezza sul lavoro.
L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che la sentenza impugnata era errata in quanto, a suo dire, i giudici di merito avevano illegittimamente ritenuto inidoneo l’apprendista allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza sul lavoro; inoltre, sarebbe stata erronea anche l’affermata carenza di un’idonea delega in favore del preposto, atteso che la titolarità, in capo allo stesso, della posizione di garanzia discenderebbe, in via diretta, dalla nomina a preposto, nell’ottica di un modello organizzativo con “competenza a scalare”.
La Cassazione, con sentenza n. 6790 depositata il 15 febbraio 2024, rigettava il ricorso, respingendo l’argomentazione del datore di lavoro facente leva sulla designazione di un preposto alla sicurezza, in quanto tale soggetto, al di là dell’essere stato assunto con la qualifica di apprendista, era anche concretamente inidoneo a svolgere tali funzioni
Il preposto, designato dal datore di lavoro quale delegato alla vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori, era persona del tutto priva di specifiche competenze, che si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dal ricorrente.
Così la Corte: “Tale conclusione, basata sull’inidoneità del preposto come concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla qualifica di apprendista formalmente rivestita, rende evidente l’assenza, in capo al predetto, di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, giustificando, ad un tempo, l’affermata responsabilità del datore di lavoro, in aderenza al consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi””.
In pratica, il preposto, secondo la normativa di salute e sicurezza, è tenuto a garantire l’attuazione delle direttive ricevute da un lato “nei limiti dei poteri” detenuti ed esercitati e, dall’altro, “in ragione delle competenze professionali” di cui è in possesso.
Secondo la Cassazione risultava inoltre irrilevante l’indebito riferimento alla delega di funzioni, peraltro mai effettuata dal datore di lavoro in favore del preposto stesso.
Per questi motivi la Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.