Cassazione Penale, sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026.
MASSIMA:
“In cantieri o contesti con più imprese, il preposto ha l’obbligo di vigilare e segnalare i rischi non solo nei confronti dei propri lavoratori, ma anche di quelli di ditte terze, al fine di prevenire incidenti derivanti da interferenze. La mancata segnalazione di pericoli derivanti da proprie lavorazioni, anche se riguardanti lavoratori di altre imprese, integra responsabilità del preposto ai sensi del D.Lgs 81/2008”.
CONCETTO TRATTATO:
Condannato un preposto per la mancata segnalazione di un ponteggio non conforme che ha causato la caduta di un lavoratore di una ditta terza, sottolineando l’estensione dei doveri di vigilanza e informazione a tutti i soggetti presenti nel cantiere.
COMMENTO:
All’interno di un cantiere nautico caratterizzato dalla presenza di più imprese, un lavoratore appartenente a un’impresa terza (diversa da quella del preposto condannato) stava effettuando lavorazioni sul ponteggio da cui è caduto, in quanto sul ponteggio era presente un’apertura non protetta, ovvero un varco nell’impalcato; il pericolo era reso invisibile dalla presenza di teli in nylon che erano stati posizionati proprio dagli operai dell’impresa del preposto che svolgeva lavori di verniciatura.
La situazione di pericolo creata dalla società di verniciatura imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell’imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza. Il preposto, pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle sue qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area ed inibirne l’accesso per la presenza del rischio specifico creato dalla sua squadra.
L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che il lavoratore infortunato, non essendo un suo dipendente, non rientrasse nella sua “sfera di protezione”.
La Corte, con sentenza n. 7096 depositata il 23 febbraio 2026, dichiarava inammissibile il ricorso.
Secondo la Corte, infatti, nei cantieri o nei contesti dove operano più imprese, il preposto deve vigilare sulle interferenze e sulla sicurezza complessiva: il preposto è responsabile della sicurezza anche per i lavoratori di ditte terze che operano nel cantiere.
Nella pronuncia veniva richiamato l’art. 2 del Dlgs. 81/2008, per cui il preposto deve:
– sovrintendere alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute;
– controllare la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
– esercitare un funzionale potere di iniziativa.
Perché questi compiti non restino solo potenziali ma siano effettivi e concretamente esercitabili, il preposto deve avere adeguate competenze professionali, che vanno coltivate e mantenute attuali, attraverso una specifica formazione (articolo 37, Dlgs. 81/2008).
Inoltre, il dovere di un preposto di segnalare un pericolo e far rispettare le norme antinfortunistiche non si limita esclusivamente ai propri dipendenti diretti. In un cantiere dove operano più ditte (rischio interferenziale), l’obbligo di tutela si estende a chiunque si trovi in quell’ambiente di lavoro e possa entrare in contatto con le lavorazioni di quell’impresa.
Secondo la Corte la situazione di pericolo creata dalla società (…) imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell’imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza.
Pertanto, se l’attività dell’impresa crea un rischio (come un buco nel ponteggio coperto da un telo), il preposto ha l’obbligo giuridico di proteggere chiunque passi di lì, segnalando il pericolo ai colleghi delle altre ditte o al Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).
L’imputato era stato condannato a fronte di una situazione di pericolo cui certamente contribuiva la società dell’imputato durante le sue lavorazioni, con l’occultamento della apertura mediante nylon, sia rispetto alle regole giuridiche in proposito operanti, che invero impongono i predetti doveri di informazione e segnalazione non solo in funzione della tutela dei propri lavoratori di riferimento ma anche degli altri soggetti comunque coinvolti o interessabili dalle attività del complessivo cantiere.
Conseguentemente, era manifestamente infondata la pretesa del preposto secondo cui l’obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sarebbe sussistita esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere l’applicazione delle misure di prevenzione a tutti coloro che si trovavano nell’ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro dell’impresa, erano inseriti nell’attività lavorativa che svolgevano in collaborazione con i suoi dipendenti, con la conseguenza che i doveri di segnalazione si imponevano nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni.
Per questi motivi la Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.




