Il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 dal titolo “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” ha introdotto nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei cantieri stradali. Il Decreto è entrato in vigore il 20 aprile 2013.
Il Decreto individua i criteri minimi che gli Enti gestori delle infrastrutture e le Imprese, affidatarie ed esecutrici, devono adottare per elaborare e mettere in atto procedure di lavoro durante le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, le quali comportano evidenti rischi derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare.
La norma introduce, inoltre, l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di fornire una formazione specifica ai lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e ai preposti incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stessa.Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in tre moduli (giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per preposti.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere effettuato ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore. Il 20 aprile 2015 scade il termine entro cui i preposti e lavoratori addetti alla revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare, sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento.
I soggetti tenuti allo svolgimento del corso che alla data di entrata in vigore del citato Decreto possano dimostrare di operare già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ma sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del citato Decreto.
Il requisito dell’avere operato nel settore per un periodo di 12 mesi, come chiarisce l’Ance dal Ministero del lavoro, si considera soddisfatto non solo nel caso in cui il soggetto abbia svolto continuativamente l’attività nel settore di riferimento, ma anche nel caso in cui il soggetto dimostri di aver svolto l’attività, in modo non continuativo ma complessivo, per almeno 12 mesi nel triennio anteriore al 20 aprile 2013 (data di entrata in vigore del regolamento).
In tali circostanze il datore di lavoro dovrà dimostrare l’operatività del lavoratore in modo non equivoco mediante adeguata documentazione.