di Enrica Massaia
La riapertura di aziende comporterà il riesame dei layout degli ambienti di lavoro, l’aggiornamento di documenti, processi e incarichi per tutelare il lavoratore dal rischio contagio COVID-19.
I lavoratori che fino a metà febbraio svolgevano le loro mansioni compatibilmente con il loro stato di salute, ad oggi potrebbero non risultare più idonei ad esercitare la propria mansione a causa di patologie pregresse che in caso di contagio COVID-19, le esporrebbe ad un rischio maggiore.
Nello spirito di applicazione dell’Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 che richiede la valutazione di tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, il Datore di Lavoro dovrà porre un’attenzione particolare nella valutazione del rischio da COVI-19 nel caso in cui in azienda siano presenti lavoratori definiti “soggetti ipersuscettibili” (con patologie che li rendano maggiormente a rischio in caso di contagio da COVID-19).
Si consiglia al Datore di Lavoro di avvalersi della stretta collaborazione del medico competente, che dovrà segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti (l’azienda nel contempo dovrà provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy), al fine di valutare e gestire il rischio.
Inoltre sarebbe opportuno che il Datore di Lavoro scrivesse una comunicazione per tutti i lavoratori in condivisione con il Medico Competente nella quale si specificano quali situazioni possono essere quelle di particolari fragilità, per i quali si dovranno adottare misure specifiche lasciando che alcuni di questi lavoratori svolgano le loro mansioni da casa o in luoghi che li tengano separati dagli altri dipendenti. Nel caso ciò non fosse possibile dovrà essere il MC a supportare il Datore di Lavoro nel capire come gestire al meglio la valutazione del rischio, adottando anche quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 L’articolo 26, comma 2, che stabilisce che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti con disabilità o immunodepressi possano astenersi dal lavoro ed il periodo di assenza sarà equiparato al ricovero ospedalieri.