di Alessandro Abbate e David Ricci
Ogni azienda sta predisponendo le misure da adottare per l’ingresso dei lavoratori in modo da organizzare, in primis, una postazione per la misurazione della temperatura.
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 14 marzo 2020 prevede che l’accesso in azienda possa essere impedito al lavoratore che, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e al lavoratore che risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37.5°C.
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori che verranno loro richiesti i dati relativi alle attività nei ultimi 14 giorni, così come deve informare che il lavoratore verrà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso in azienda.
Questo tipo di controllo, oltre a prescindere evidentemente dalla disponibilità di opportune attrezzature per essere realizzato, fa sorgere altre problematiche ad esso correlate. Se, prima dell’obbligo di effettuare questi controlli, l’accesso all’attività poteva essere più scorrevole e veloce, queste misurazioni rallenterebbero tale processo creando, tra gli altri problemi, assembramenti all’ingresso.
Potremmo pensare anche a quelle aziende che hanno dotato di badge magnetico il proprio personale. Lo strisciare la banda magnetica potrebbe comportare un ulteriore rischio di infettare superfici di uso comune e di diffondere così il patogeno Covid-19.
L’addetto (o gli addetti) incaricati di contingentare gli accessi deve essere dotato anche di altre misure di protezione. Come è stato efficacemente fatto per proteggere, ad esempio, gli addetti alla cassa dei punti vendita, le barriere in plexiglas sono un adeguato scudo che andrebbe a completare la protezione offerta dai DPI che l’addetto è tenuto ad indossare (mascherina, guanti, ma anche protezioni per gli occhi dato che il Covid-19 possiede la capacità di infettare anche attraverso la congiuntiva oculare).
Le procedure di misurazione e accettazione di ogni persona che faccia l’ingresso nella realtà produttiva dovrebbero tenere conto di eventualità non così facilmente prevedibili. Alcune persone, ad esempio, possiedono una temperatura corporea più alta di quella che contraddistingue la maggior parte della popolazione (più di 36,5 °C) e, pertanto, potrebbero risultare falsamente positivi ad un controllo, che è solamente presuntivo, dello stato di positività o meno al Covid-19.
Un altro scenario realistico che potrebbe presentarsi è comportato dal fatto che la persona di cui si va a misurare la temperatura potrebbe essere accaldato e questo stato, seppur in via temporanea, può comportare un innalzamento della temperatura che potrebbe risultare in un ulteriore caso di falsa positività.
Il nostro suggerimento è di prevedere anche scenari di questo tipo: valutare i casi limiti dei decimi di grado sopra o sotto la temperatura considerata febbre, prevedere l’isolamento e la consegna dei DPI, ma anche la disposizione di riconfermare la temperatura dopo 30 minuti prima di prevedere l’allontanamento del lavoratore.
Per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea all’accesso in azienda, i passi da seguire, in ottemperanza al Protocollo e al GDPR, sono i seguenti:
- Rilevare a temperatura senza registrare il dato acquisto. Il lavoratore può essere identificato e registrato solo in caso di superamento della soglia di temperatura e solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso in azienda.
- Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. L’informativa può omettere informazioni che sono già state comunicate e può essere fornita anche oralmente. Inoltre deve essere presente sia il riferimento alla finalità del trattamento, indicando ad esempio la prevenzione dal contagio da Covid-19, sia il riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati, indicando ad esempio il termine dello stato d’emergenza.
- Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. A livello organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. I dati raccolti possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche dettate dalla normativa, ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria.
- In caso superamento della temperatura di 37.5°C, prevedere l’isolamento momentaneo in modo tale da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. La stessa garanzia deve essere assicurata al lavoratore che informi l’azienda di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore, durante l’attività lavorativa, a causa di sintomi di infezione respiratoria e febbre.