- Sentenze & Norme

La responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro ex d.lgs. 231/2001.

Cassazione Penale, sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026.

MASSIMA:

“Ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ex Dlgs 231/2001, in caso di plurime imputazioni per lo stesso infortunio sul lavoro, non è necessario accertare per ciascun imputato il rapporto tra la sua responsabilità penale e l’interesse o il vantaggio dell’ente: è sufficiente che tale connessione sussista con riguardo a un solo autore del reato”.

CONCETTO TRATTATO:

Viene chiarita la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nel caso in cui vengano rimosse le protezioni antinfortunio per accelerare i tempi.

COMMENTO:

Nel caso in esame, veniva confermata la responsabilità di una società siderurgica per lesioni colpose di un operaio, rilevando che i preposti, su disposizione del capo reparto, avevano rimosso stabilmente le protezioni antinfortunistiche per ridurre i tempi di fermo macchina, realizzando un vantaggio potenziale per l’ente senza predisporre procedure operative di sicurezza.

Una società veniva ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e 6 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato presupposto di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. (lesioni colpose), in occasione del quale un operaio rettificatore riportava lesioni comportanti una malattia per oltre 230 giorni mentre lavorava all’impianto di filtrazione automatica Aprochim; tale impianto presentava problemi di riavvolgimento automatico del nastro per cui, onde intervenire con maggiore rapidità per riallinearlo, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro.

La società ricorreva in Cassazione sostenendo che la rimozione delle protezioni non sarebbe stata finalizzata a ottenere un risparmio di tempo o un incremento della produttività, ma sarebbe dipesa da una scelta contingente dei preposti, dettata da mere esigenze di comodità.

Inoltre, veniva sottolineato come l’azienda avesse sostenuto, pochi mesi prima dell’evento, spese rilevanti per la manutenzione straordinaria dell’impianto, a dimostrazione dell’attenzione alla sicurezza. Pertanto, non vi era prova di un coinvolgimento dei vertici aziendali nella scelta di rimuovere i presidi antinfortunistici, né di un concreto vantaggio economico per l’ente.

La Cassazione, con sentenza n. 5357 depositata il 10 febbraio 2026, rigettava il ricorso confermando la responsabilità dell’azienda poiché la violazione delle norme cautelari non era stata un’iniziativa isolata ed estemporanea, ma una prassi finalizzata al risparmio di tempo e all’incremento della produttività. Tale “politica aziendale” configurava quindi i concetti di interesse (volontà di velocizzare i processi) e di vantaggio (concreto risparmio economico derivante dalla mancata adozione di fermi macchina o manutenzioni rigorose).

Veniva quindi evidenziato il principio secondo il quale interesse e vantaggio sono concetti alternativi, non cumulativi. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due perché l’ente possa essere chiamato a rispondere. Inoltre, in presenza di più soggetti coinvolti nel reato presupposto, non è necessario accertare il rapporto di connessione con l’ente per ciascuno di essi; è sufficiente che tale legame sussista anche con riferimento a uno solo degli autori.

In corso di causa era emerso che il malfunzionamento dell’impianto determinava l’arresto delle macchine rettificatrici; il problema di disallineamento del nastro si verificava da diversi giorni e ne erano a conoscenza tutti i responsabili del reparto; a ogni verificarsi del blocco dell’impianto gli addetti intervenivano manualmente e, in ragione dei frequenti interventi necessari a ovviare al problema, le protezioni erano state rimosse da alcuni giorni dai meccanici, su specifica disposizione del capo reparto. Di tale fatto era a conoscenza anche il direttore di laminazione e non erano state impartite agli addetti disposizioni o procedure da seguire per la pulizia o manutenzione del nastro dopo la rimozione delle protezioni.

Era emersa altresì la prova che “i preposti avessero agito con l’obiettivo di far conseguire all’ente un potenziale vantaggio; l’aver consentito agli operatori di ovviare al malfunzionamento dell’impianto con un intervento estemporaneo di rimozione delle protezioni antinfortunistiche, anziché interrompere la produzione in attesa dell’intervento dei manutentori, è stato considerato, con giudizio esente da vizi, frutto di una precisa strategia dei preposti finalizzata a evitare l’interruzione nel funzionamento della macchina, gli inutili tempi morti correlati all’eventuale disattivazione della stessa e le inefficienze anche prolungate nell’impiego del personale addetto alla macchina, oltre che a evitare eventuali costi di intervento di una squadra di manutentori in tempo di notte”.

Il malfunzionamento dell’impianto era da tempo noto ai dirigenti, i quali avevano dato specifica disposizione di rimuovere stabilmente le protezioni proprio al fine di garantire un più celere accesso alle parti operative della macchina su cui effettuare l’intervento di ripristino.

In sintesi, veniva evidenziato che la colpa dell’organizzazione risiedeva nell’aver omesso l’adozione o l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La condotta del preposto, che aveva rimosso o permesso la rimozione delle protezioni, era stata vista come espressione di una prassi aziendale orientata al profitto a scapito della sicurezza.

Anche se motivata dalla volontà di evitare fermi produttivi, la rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte dei preposti configura reato e genera responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto la condotta produce un vantaggio indiretto per la società.

Pertanto, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Con soddisfazione comunichiamo il rinnovo dell’accreditamento della Regione Piemonte per la formazione!