È ufficiale: il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che ridefinisce completamente la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta di un documento atteso da anni, che segna un punto di svolta nel panorama normativo italiano. L’obiettivo? Uniformare, semplificare e aggiornare i percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, rendendoli più coerenti, attuali ed efficaci.
Un quadro normativo più chiaro e unificato
Il nuovo Accordo abroga e sostituisce i precedenti Accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2012, che avevano regolamentato la formazione per:
- Lavoratori
- Dirigenti
- Preposti
- Addetti all’uso di attrezzature particolari (es. carrelli elevatori, gru, PLE, ecc.)
- RSPP/ASPP
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP
Con un unico testo normativo, vengono accorpate disposizioni prima frammentate, spesso fonte di confusione o interpretazioni difformi.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il nuovo Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 23 maggio 2026), durante il quale sarà ancora possibile avviare percorsi formativi in base alle regole previgenti.
Attenzione: i corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le “vecchie” modalità saranno ritenuti validi anche dopo la scadenza del periodo transitorio.
Le principali novità introdotte
Ecco i cambiamenti più rilevanti per aziende, enti formatori e lavoratori:
1) Durata e contenuti minimi rivisitati
L’Accordo definisce in modo dettagliato la durata minima e i contenuti obbligatori per ciascun percorso formativo. Alcuni esempi:
- Preposti: il corso passa da 8 a 12 ore, obbligatoriamente in presenza.
- Dirigenti: formazione ridotta da 16 a 12 ore, con aggiornamento ogni 5 anni.
- Datori di lavoro: anche se non RSPP, sono ora tenuti a seguire un corso di formazione specifica.
- Aggiornamenti quinquennali per tutte le figure, con durata di almeno 6 ore (salvo casi particolari).
2) Test di verifica obbligatorio
Tutti i percorsi prevedono una verifica finale dell’apprendimento. L’attestato sarà rilasciato solo in caso di superamento del test.
Nota bene: questo implica che i corsi dovranno essere progettati per garantire un reale apprendimento, non solo la partecipazione.
3) Formazione in e-learning: solo se prevista
L’e-learning è consentito, ma solo per i moduli e i profili per cui è espressamente previsto nell’Accordo. In altri casi (es. preposti, parte pratica attrezzature), la formazione dovrà essere in presenza.
4) Più attenzione alla qualificazione dei formatori
L’Accordo richiama il rispetto del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che definisce i criteri per la qualificazione dei formatori.
Solo chi rispetta questi requisiti potrà erogare corsi validi ai fini normativi.
5) Modifiche per l’uso di attrezzature
Sono aggiornati anche i requisiti per i corsi sulle attrezzature di lavoro, con l’inserimento di nuove macchine (es. caricatori, carroponti, piattaforme di raccolta agricola, ecc.).
Impatti operativi: cosa fare ora?
- Le aziende devono verificare se i percorsi formativi interni sono conformi al nuovo Accordo.
- Gli enti formatori devono aggiornare i contenuti dei corsi e la struttura didattica.
- Chi sta pianificando corsi in questi mesi può scegliere tra il regime vecchio (fino a maggio 2026) o quello nuovo, valutando costi e vantaggi.
Il nostro supporto
Noi di ECOSAFE siamo pronti ad accompagnarti nel passaggio al nuovo sistema formativo:
✅ Aggiornamento dei corsi secondo i nuovi standard
✅ Assistenza per la pianificazione delle attività formative
✅ Verifica della conformità dei percorsi già avviati
✅ Formazione specifica per preposti, dirigenti e datori di lavoro
✅ Aggiornamenti quinquennali validi secondo le nuove regole
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- Tabella “prima / dopo” per ogni figura aziendale
- Scheda sintetica delle modifiche
- Linee guida per gli enti formatori




