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Infortunio mortale e responsabilità del direttore dei lavori del cantiere

Cassazione Penale, sentenza n. 29022 del 22 luglio 2022.

L’analisi e i commenti alle sentenze contenuti in questo articolo sono un estratto di SCAN: Software di aggiornamento normativo per aziende.

MASSIMA:

“Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto”.

CONCETTO TRATTATO:

Il direttore dei lavori è responsabile dell’infortunio di un lavoratore a seguito del crollo della parete di uno scavo per non avere vigilato sulla sua rispondenza al progetto e sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali di protezione.

COMMENTO:

Con sentenza di una Corte di appello veniva confermata la sentenza del Tribunale con cui un direttore dei lavori era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di omicidio colposo per aver omesso di prestare adeguata sorveglianza sull’andamento dei lavori di scavo.

L’imputato, infatti, veniva ritenuto responsabile di aver cagionato – nella qualità di direttore dei lavori del cantiere ove prestava attività la persona offesa – la morte di un lavoratore, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per i giudici di merito, in particolare, l’imputato aveva omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere provvisionali e di sostegno dello scavo effettuato dalla vittima, necessarie per la sicurezza dei lavoratori, nonché di richiedere all’imprenditore la preventiva redazione del piano di

sicurezza e, quindi, l’adozione delle misure idonee a impedire crolli delle pareti dello scavo, altresì omettendo di disporre, nell’inerzia dell’imprenditore, il blocco dei lavori o, quantomeno, la loro prosecuzione nell’interesse della sicurezza dei lavoratori.

Infatti, la vittima, era posizionata all’interno dello scavo – di profondità media di cm. 220-230 e di larghezza pari a circa cm. 110 – privo di armature di sostegno e con ingenti depositi di materiale riposti sul ciglio, quando, del tutto inopinatamente, era stato travolto da un movimento franoso distaccatosi dal lato rivolto a monte, così venendo schiacciato contro la parete dello scavo, con conseguente decesso del lavoratore per asfissia meccanica determinata dalla subita compressione dell’emitorace sinistro.

L’imputato ricorreva per Cassazione, sostenendo che la normativa applicabile al direttore dei lavori prevede la sussistenza di obblighi e responsabilità sintetizzabili nel dovere di verifica e di garanzia della regolare esecuzione delle opere edilizie, e cioè della conformità di esse rispetto al capitolato di appalto ed ai titoli abilitativi, e non già alla regolarità antinfortunistica dell’iter operativo svolto, la cui vigilanza è a carico di altre figure professionali.

Sarebbe inoltre stato da considerare erroneo il riferimento che i giudici di merito, al fine di comprovare la sua colpevolezza, avevano effettuato nelle loro sentenze a precedenti giurisprudenziali in cui era stata ritenuta la responsabilità del direttore dei lavori, visto che, in tali casi, si era  trattato di ipotesi difformi da quella in esame, in cui il cedimento delle opere era stato determinato da difformità progettuali ovvero dall’inadeguatezza dei materiali utilizzati, e cioè da condotte direttamente imputabili al direttore dei lavori, a differenza del caso di specie.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29022 depositata il 22 luglio 2022, respingeva il ricorso in quanto “il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto”.

In pratica, il direttore dei lavori deve esercitare una attenta vigilanza in merito alla regolare esecuzione dei lavori all’interno del cantiere, adottando prevenzioni e cautele necessarie, altrimenti viene ritenuto responsabile a titolo di colpa di un eventuale infortunio avvenuto nel cantiere, anche in sua assenza.

Inoltre, “risulta corretto l’assunto espresso dai giudici di merito per cui il ricorrente, una volta

acquisita la formale qualifica di direttore dei lavori, non poteva esimersi dallo svolgimento dei compiti di vigilanza derivanti dall’indicato incarico”.

L’imputato, infatti, era pienamente consapevole dell’attualità degli scavi per l’allacciamento fognario, dipanatisi secondo il percorso da lui individuato nella SCIA, e, ciò nonostante, non era intervenuto a verificarne l’effettiva regolarità, nonché la loro corrispondenza al progetto, omettendo così di adempiere al suo specifico compito di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere in conformità dei progetti e della normativa edilizia ed urbanistica, oggetto della posizione di garanzia da lui rivestita.

La Corte, pertanto, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.