Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 25288 del 24 agosto 2022.
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MASSIMA:
“L’accertamento di un danno all’integrità fisica del lavoratore, addebitabile all’insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza in violazione di un obbligo di legge (e, quindi, l’attribuibilità al datore di lavoro di tale condotta omissiva), costituisce implicita valutazione della ricorrenza dei presupposti astrattamente contemplati per la fattispecie penale del reato di lesioni quantomeno colpose”.
CONCETTO TRATTATO:
Quando viene accertato un danno all’integrità fisica di un lavoratore, dovuto all’inosservanza di leggi, è automatico procedere nei confronti del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose.
COMMENTO:
Una Corte di appello accoglieva la domanda di una lavoratrice diretta ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al risarcimento integrale del danno subito a seguito di un infortunio sul lavoro. Veniva infatti valutata la mancata osservanza dei principi che impongono al datore di lavoro di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare e prevenire il danno, adempiendo agli obblighi di sicurezza, e conseguentemente accertava la responsabilità datoriale nella determinazione dell’evento e del danno.
L’infortunio era consistito nelle lesioni procurate alla lavoratrice dalla macchina impastatrice che la stessa stava adoperando e che, pur a seguito della apertura del coperchio, aveva continuato a funzionare così determinando la lesione al braccio della dipendente.
La datrice di lavoro ricorreva in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, in merito alla quantificazione del risarcimento del danno, che la liquidazione del danno morale in assenza di reato non fosse dovuta.
La Cassazione, con ordinanza n. 25288 depositata il 24 agosto 2022, rigettava integralmente il ricorso.
In merito specificamente al motivo sopra indicato, la Corte statuiva che, nel caso in cui venisse accertato un danno all’integrità fisica di un lavoratore, dovuto all’inosservanza della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, sarebbe automatico procedere nei confronti del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose o addirittura dolose.
Infatti, “la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”. In pratica, il datore di lavoro è responsabile sia quando viola leggi, regolamenti e discipline relative alla sicurezza sul lavoro, sia quando non predispone misure, cautele e direttive al fine di garantire specificamente la salute del lavoratore.