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Lesione alla mano del lavoratore durante l’utilizzo di una sega circolare: profili di responsabilità.

Cassazione Penale, sentenza n. 5037 del 6 febbraio 2026.

MASSIMA:

Il datore di lavoro è direttamente responsabile per l’infortunio del dipendente derivante dalla mancata formazione sui rischi connessi alle lavorazioni, anche se ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che svolge solo funzioni di supporto e non può sostituirsi all’obbligo di individuare i rischi, adottare procedure di sicurezza e garantire informazione e formazione del personale”.

CONCETTO TRATTATO:

La prassi contra legem avallata dal preposto o la nomina di un RSPP non esonerano il datore da responsabilità per un infortunio occorso ad un proprio dipendente.

COMMENTO:

Una Corte d’Appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale con cui un soggetto veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 590, comma 3, Codice penale (lesioni colpose) nei confronti di un dipendente e condannato alla pena di mesi nove di reclusione.

Più in particolare, quale datore di lavoro, veniva ritenuto responsabile delle lesioni subite dal dipendente nell’uso di una sega circolare, per colpa consistita nella violazione degli articoli 37, comma 1, lettera b) relativo agli obblighi di formazione e informazione, e 71, commi 3 e 4, concernente l’idoneità e la sicurezza delle attrezzature di lavoro, del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

In pratica, la colpa attribuita al datore di lavoro era quella di non aver previsto che la sega circolare fosse effettivamente dotata della cuffia di protezione, il cui utilizzo era prescritto dalle istruzioni d’uso del macchinario.

L’imputato ricorreva in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, che:

  • In corso di causa era emerso che la società era dotata di macchinari rispondenti ai requisiti di sicurezza, il cui utilizzo, in concreto, era legato alle decisioni assunte dal preposto  e non dal datore di lavoro, il quale era presente solo sporadicamente in azienda; inoltre, la cuffia di protezione, che doveva essere necessariamente rimossa per effettuare alcune lavorazioni, era nella disponibilità dei lavoratori, e che le scelte relative alla produzione erano invece ascrivibili al preposto, al quale competeva altresì la scelta di autorizzare l’uso di altri macchinari come i cd. banchi di lavoro, che potevano garantire lo svolgimento delle lavorazioni in tutta sicurezza. Pertanto, il ricorrente non poteva essere responsabile per  omessa vigilanza, e ciò sia per aver delegato tali compiti al preposto, sia perché ignaro di eventuali prassi contra legem instauratesi.
  • Nessun addebito colposo poteva essergli mosso in punto di formazione, in quanto legittimamente convinto di aver adempiuto ai suoi obblighi, attraverso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, il quale aveva invece realizzato falsi attestati di formazione, muniti anche di fogli riepilogativi delle presenze, solo successivamente rivelatisi falsi.

La Cassazione, con sentenza n. 5037 depositata il 6 febbraio 2026, rigettava il ricorso.

In merito al primo motivo, la Corte sosteneva che, una volta esclusa la disponibilità della cuffia (il cui uso era comunque incompatibile con alcune lavorazioni con la sega circolare), una prassi contra legem (avallata o addirittura suggerita dal preposto) non avrebbe esonerato il datore da responsabilità, essendone stato egli a conoscenza, per come affermato dai giudici di merito e genericamente contestato, solo in fatto, dal ricorrente, al quale era stato pure imputato di aver omesso ogni forma di sorveglianza. Veniva infatti affermato che una volta instaurata una prassi contra legem, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, solo ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza.

In merito al secondo motivo, la Cassazione ricordava che il datore di lavoro il quale non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio del lavoratore, e ciò anche quando — contrariamente a quello che è stato accertato — derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, visto che è proprio attraverso l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti: “Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempie a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.”

Inoltre, la responsabilità non poteva essere esclusa in ragione della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione: quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione del dipendente.

Il datore di lavoro non può limitarsi a una mera vigilanza formale o “cartolare”, ma deve esercitare una vigilanza effettiva e sostanziale sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro: l’obbligo di vigilanza non può quindi considerarsi assolto con la mera nomina di figure tecniche specializzate, dovendo il datore mantenere un controllo effettivo sull’andamento delle attività lavorative e sulle condizioni di sicurezza, specie quando emergano elementi che possano ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni.

Così la Corte: “gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti”.

Sintetizzando, l’imputato veniva condannato poiché:

  1. la prassi aziendale non conforme non esonera il datore di lavoro da responsabilità per infortunio del lavoratore;
  2. la nomina dell’RSPP (anche se ha prodotto attestati di formazione falsi) non esclude l’obbligo di vigilanza;
  3. non è sufficiente avere la protezione, occorre che l’attrezzatura sia “effettivamente” sicura nell’uso reale.

Conseguentemente, la Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con soddisfazione comunichiamo il rinnovo dell’accreditamento della Regione Piemonte per la formazione!